Autore: Studio Carpanese

DECRETO DIGNITÀ: LAVORO A TEMPO DETERMINATO

La pubblicazione del testo definitivo in G.U. è datata 13/07/2018 ed è entrato in vigore il 14/07/2018.

Le misure adottate per i contratti a termine, sono disciplinate al capo I e sono le seguenti:

– La durata massima del contratto è di 24 mesi e non più 36;

– Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Per il contratto che supera i 12 mesi – ma comunque non eccedente i 24 – è richiesta la causale riconducibile ad una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

SPESOMETRO SEMESTRALE SOLO SU OPZIONE

Il decreto fiscale 2018 collegato alle legge di bilancio ha previsto la possibilità per i contribuenti di trasmettere i dati ai fini dello spesometro, con cadenza semestrale. Viene quindi introdotta un’alternativa al precedente obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse o ricevute.

I dati da comunicare con cadenza semestrale sono limitati a:

– partita IVA della controparte nell’operazione, ovvero il codice fiscale per chi non esercita attività d’impresa o professionale

– data e numero della fattura

– base imponibile IVA e aliquota

– imposta e tipologia dell’operazione qualora l’imposta non sia indicata in fattura.

Altra novità interessa le c.d minifatture – fatture emesse e ricevute con importi sotto i 300 euro – e la possibilità di trasmettere i relativi dati del documento riepilogativo.

Come regolarizzarsi in caso di mancata, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A

La dichiarazione IVA di quest’anno risente delle importanti novità che sono state introdotte nel corso del 2017 e la circolare che segue viene proposta al fine di informare la clientela, in particolare, su ciò che maggiormente incide per quanto riguarda la regolarizzazione della mancata, incompleta od infedele dichiarazione periodica IVA. Scopo principale della comunicazione è quello di mostrare le conseguenze di un mancato pagamento tempestivo degli adempimenti previste dalla risoluzione 104/E/2017 dell’Agenzia delle entrate. Si cerca di fornire, in tal modo, sia un quadro chiaro delle posizioni assunte nel 2017 che un informativa utile in merito al comportamento da assumere per gli adempimenti del nuovo anno impositivo.

Vediamo, innanzitutto, come la compilazione della dichiarazione annuale Iva 2018 per l’anno 2017 è fortemente condizionata dalla gestione delle comunicazioni periodiche trimestrali Iva presentate dai soggetti passivi.

Il 28 febbraio 2018 è scaduto il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni del IV° trimestre 2017:

  • TRIMESTRALI: i dati della liquidazione del Quarto trimestre
  • MENSILI: i dati delle liquidazioni di Ottobre-Novembre-Dicembre

Nel caso in cui ci si accorga di aver trasmesso dati errati o incompleti, o addirittura di non aver inviato la comunicazione stessa, è sempre possibile regolarizzare le violazioni commesse:

Per poter regolarizzare la propria posizione nel momento in cui ci si accorga di non aver trasmesso la comunicazione o di aver inviato dati errati od incompleti è necessario:

  • inviare la comunicazione corretta
  • e versare le sanzioni (art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) eventualmente ridotte per l’applicazione del ravvedimento operoso.

come chiarito dall’Agenzia con la Risoluzione 104/E/2017, non necessariamente questi due adempimenti devono essere effettuati nello stesso momento, ricordiamo però che i termini entro cui si procede alla correzione determinano la misura della sanzione base, secondo l’articolo 11, e la riduzione applicabile per effetto del ravvedimento.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00. Tale sanzione viene, però, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Tuttavia non è sempre necessario presentare nuovamente il modello di comunicazione corretta.

PRIVACY 2018: LE NUOVE DISPOSIZIONI

Il noto Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 24 maggio 2016, che regola la protezione delle persone fisiche mediante il trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi, sarà applicabile in via definitiva in tutti i paesi europei con decorrenza 25 maggio 2018. Entro tale data bisogna aver assolto ai nuovi obblighi.

Il cambiamento rispetto all’attuale Codice Privacy, colpisce in primo luogo i soggetti coinvolti nella disciplina: scompare la figura dell’incaricato, quel soggetto ausiliare del responsabile, e al suo posto subentra la figura del Responsabile per la protezione dei dati o DPO (Data Protection Officer) consigliere dei titolari. Nessuna variazione per quanto concerne l’organo preposto al controllo che resta dunque il Garante della Privacy.

Il nuovo Regolamento impone l’obbligo per il titolare del trattamento, quindi per il datore di lavoro, di adottare le misure necessarie affinché le norme siano rispettate e di dimostrare l’adempimento.

Ad oggi gli obblighi previsti sono quelli di informare l’interessato, raccogliere il consenso se previsto e avere l’autorizzazione per trattare i dati sensibili, notificare al Garante particolari tipi di trattamenti e adottare misure minime di sicurezza.

A queste il Regolamento aggiunge regole specifiche per incarichi e deleghe, nomina del Responsabile per la protezione dei dati, istituzione ove richiesto del Registro dei trattamenti, organizzazione interna e sistemi tarati a priori per l’adempimento degli obblighi.

FORMAZIONE 4.0

La legge di bilancio n.205 del 27/12/2017 introduce, per il 2018, nuove agevolazioni nell’ambito dell’attività formativa svolta dalle imprese allo scopo di potenziarne l’automazione ed auspicarne la futura crescita.

I commi dal 46 al 56 dell’articolo 1 prevedono, infatti, il riconoscimento di un credito d’imposta collegato alle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di formazione nel settore delle tecnologie presenti nel “piano nazionale impresa 4.0”.

La norma, dal punto di vista soggettivo, è di carattere generico e coinvolge quindi ogni tipo di impresa, prescindendo dalla forma giuridica, dal regime adottato e dal settore in cui opera.

Per quanto riguarda, invece, l’ambito oggettivo delle spese coinvolte, vengono individuate univocamente dalla norma quelle ricollegate alle attività di formazione finalizzate “all’acquisire o consolidare” le conoscenze in merito alle tecnologie previste dal piano nazionale impresa 4.0 di cui se ne riportano le principali nella tabella che segue.

Tabella 1.1 “Tecnologie ammesse al credito d’imposta”

Big data e analisi dati

Cloud e fog computing

Cyber security

Sistemi cyber-fisici

Prototipazione rapida

Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata

Robotica avanzata e collaborativa

Interfaccia uomo-macchina

Manifattura additiva

Internet delle cose e delle macchine

Integrazione digitale dei processi aziendali

Congedo papà: dal 2018 aumentano i giorni a disposizione

A partire dal 2018 il padre lavoratore dipendente ha diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio e a 1 ulteriore giorno di congedo facoltativo.

Introdotti in via sperimentale al fine di sostenere la genitorialità e promuovere la condivisione dei compiti nella cura dei figli all’interno della coppia, i due istituti del congedo obbligatorio di paternità e del congedo facoltativo sono ora confermati anche per l’anno 2018 ma con alcune novità.

 Inizialmente il congedo obbligatorio di paternità era della durata di un giorno ma a partire dal 2018 sono previsti quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).

 Tale congedo si configura come un diritto autonomo, pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità; inoltre non può essere sottoposto a valutazione da parte del datore di lavoro.

BONUS VERDE: RADDOPPIA TRA PARTI COMUNI E PRIVATE MA ESCLUDE LAVORI ORDINARI DI SISTEMAZIONE ANNUALE

In occasione di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il c.d. bonus verde, consistente nella detrazione per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private o condominiali, può raddoppiare in caso di interventi di sistemazione del giardino privato e di quello condominiale. Vengono però escluse le manutenzioni annuali ed i lavori in economia.

Il bonus verde è pari al 36% su una spesa massima di 5mila euro per unità immobiliare, dunque se in un condominio vengono eseguiti lavori sia sulle parti comuni sia sulle proprietà esclusive, secondo l’Agenzia delle Entrate tale diritto a detrarre le spese spetta sui due differenti limiti di spesa: quello condominiale e quello esclusivo, sempre nei limiti di 5mila euro ciascuno.

Non usufruiscono del bonus i lavori effettuati in economia sul proprio giardino o terrazzo poiché a parere dell’Agenzia, questa situazione è incompatibile con il concetto di “interventi straordinari di sistemazione a verde” così come indicati nella Relazione accompagnatoria alla legge di Bilancio 2018.

Sono escluse dal bonus altresì le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, sia in aree private che condominiali.

NO AL LICENZIAMENTO DEL DISABILE CHE SUPERA IL TETTO DI ASSENZE

La corte di giustizia dell’unione europea, nel rispetto della direttiva 2000/78, ha stabilito con sentenza depositata il 18 gennaio 2018 di limitare le scelte del datore di lavoro in riferimento al licenziamento conseguente ad assenze intermittenti dovute a motivi di salute e legate ad una situazione di disabilita.

Tale provvedimento mira a tutelare la parte debole del rapporto di lavoro e, sulla scia della direttiva, ha lo scopo di eliminare le discriminazioni sulla base della disabilità, agendo nei confronti di datori di lavoro del settore pubblico e privato.

Sembra infatti che una norma nazionale come quella in materia di licenziamento tratti allo stesso modo le persone disabili e quelle non affette da alcuna limitazione determinando una “disparità di trattamento direttamente basata sulla disabilità”.

IL CREDITO DI IMPOSTA ALLA RICERCA

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è giunto al terzo anno di prova nell’ordinamento italiano, infatti l’agevolazione è stata istituita con l’articolo 1, comma 35, della Legge 23 Dicembre 2014 n°190, ma si è potuta concretamente applicare alle aziende soltanto successivamente ovvero nell’anno 2015.

L’agenzia delle entrate inoltre nel 2016 ha dato dei chiarimenti sul credito di imposta per ricerca e sviluppo con la circolare n° 5/E, in particolare riguardo alle attività di ricerca agevolabile, alle categorie di costo agevolabili, alle modalità di calcolo dell’incentivo e agli adempimenti documentali.

Le attività di ricerca agevolabili sono:

la ricerca fondamentale che si definisce come lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

la ricerca industriale identificata nella ricerca pianificata o nelle indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

la ricerca sperimentale definita acquisizione combinazione strutturazione e utilizzazione delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani o progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Le categorie di costo agevolabili sono:

personale altamente qualificato, ovvero in possesso di un titolo di dottore di ricerca , iscritto ad un ciclo di dottorato presso l’università italiana o estera, ovvero in possesso di un titolo di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico scientifico come da classificazione Unesco Isced.

E’ incluso il personale con contratto di lavoro dipendente, il personale in rapporto di collaborazione con l’azienda che svolga la propria attività presso la struttura della stessa e gli amministratori con o senza contratto di lavoro dipendente.

-le spese sostenute per l’acquisto a qualunque titolo di strumenti ed attrezzature di laboratorio, cioè tutti quei macchinari strumentali utilizzati all’interno del processo di ricerca e sviluppo individuato.

contratti di ricerca qualora vi siano state spese sostenute per l’appalto a soggetti terzi indipendenti dall’attivita di ricerca e sviluppo aziendale.

competenze tecniche e privative industriali che comprendono personale con contratto di lavoro dipendente, con contratto di collaborazione e amministratori. Sono inclusi anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di somministrazione.…

Scheda carburante 2018: dal 1° luglio solo pagamenti elettronici

La scheda carburante 2018 chiamata anche carta carburanti, è stata introdotta dall’art. 2 della Legge n. 31 del 21 febbraio 1977, come documentazione attestante gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori stradali, al fine di consentire la detrazione IVA e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti.

Con le ultime novità introdotte dal decreto semplificazioni, la scheda carburante non è più obbligatoria se il pagamento viene documentato mediante moneta elettronica, ovvero, carta di credito, di debito o prepagata.

In base alle novità introdotte dalla Manovra 2018, a partire dal prossimo anno, ed esattamente dal 1° luglio 2018, le spese sostenute per l’acquisto di carburanti, potranno essere portate in deduzione e l’Iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito o di debito e prepagate.

A fianco dell’obbligo dei pagamenti elettronici per il carburante, la Legge di Bilancio 2018, ha previsto anche l’obbligo sempre a partire dal 1° luglio 2018 poi posticipato in ultima analisi al 1° settembre 2018, l’obbligo fattura elettronica per i benzinai.

La scheda carburante 2018, è il modulo con il quale professionisti e aziende, devono utilizzare fino al 30 giugno 2018, per documentare le spese di rifornimento di benzina, diesel o gas.

Tali spese, pertanto, devono essere annotate e registrate sul modello scheda carburante.