Buone ferie!
AGEVOLAZIONE UNDER 35 (UNDER 30 DAL 2021
Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato
Soggetti che non abbiano compiuto 30 anni e non siano stati occupati a tempo indeterminato
(apprendistato e lavoro intermittente a tempo indeterminato non sono ostativi)
Misura incentivo : esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi a carico datore per la durata di 36 mesi nella misura massima di 3000€ annui.
APPRENDISTATO PERCETTORE DI NASPI
Non ha limiti di età
Durata: trova applicazione per tutta la durata del periodo di formazione
Datori che hanno fino a 9 dipendenti il contributo si riduce:
– primi 12 mesi 1,5%
– dal 13° al 24° mese 3%
– dal 25° ritorna al 10%
Datori con più di 9 dipendenti il contributo si riduce:
Versano a loro carico un contributo pari al 10% che comprende sia il contributo pensionistico sia i contributi per le altre forme assicurative cui si aggiunge il contributo a carico dipendente.
LAVORATORI BENEFICIARI NASPI
Assunzioni a tempo pieno e indeterminato, anche trasformazione
Per ogni mese di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributi mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua.
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36
Per i datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022 assumeranno giovani di età inferiore ai 36 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trasformeranno contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo del 100% per 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Requisiti:
il lavoratore non deve aver compiuto 36 anni di età;
il lavoratore non deve mai aver avuto un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono ostativi i contratti intermittenti, i rapporti di apprendistato risolti prima della qualifica e i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.
La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la revoca dell’esonero contributivo ed il recupero del beneficio già fruito.
Si attende l’autorizzazione della Commissione Europea.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE
A favore dei datori di lavoro che assumono donne nel biennio 2021 – 2022, è riconosciuto un esonero contributivo pari al 100%, nel limite massimo di 6.000,00 euro annui.
Il beneficio è riconosciuto per le sole assunzioni mediante contratto a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di 18 mesi dalla data di assunzione.
L’agevolazione è subordinata all’assunzione di donne che rientrino in una delle categorie:
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali;
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente da almeno 6 mesi, occupata in una professione o settore economico caratterizzati da una disparità occupazionale di genere;
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. ovunque residenti.
Inoltre viene specificato che l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.
Si attende l’autorizzazione della Commissione Europea.
Per le donne assunte con contratto a termine, anche in regime di somministrazione, che presentano le caratteristiche di cui sopra indipendentemente dall’età, resta valida la riduzione contributiva dovuta a carico del datore nel limite del 50%.
Il Ministero afferma che ricadono nella proroga della durata le seguenti tipologie:
I contratti di lavoro a termine, compresi quelli stagionali;
I contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore
I contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, di 1° e 3° limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.
La legge di conversione n 77 del Decreto Rilancio ha inserito un comma specifico in merito a questa tipologia di proroga ovvero il comma 1-bis all’art. 93 che prevede che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La risposta del Ministero chiarisce anche che per “periodo di sospensione” si intendono:
sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19,
sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (utilizzo di ferie).
In questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, andando a modificare il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.
I chiarimenti sono stati forniti in risposta ad un quesito che chiedeva come dovesse essere interpretato il riferimento normativo ai contratti a termine previsto nel Decreto Rilancio divenuto Legge.
Bonus 100 euro: premessa
Come noto, il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha previsto un cambiamento per quanto riguarda l’erogazione del cd. “Bonus Renzi”, con un’estensione non solo dell’importo ma anche della platea dei beneficiari. In poche parole il Bonus 80 euro cessa di esistere, e al suo posto interviene un nuovo bonus, con un importo fino a 100 euro mensili.
Con l’arrivo del mese di luglio è divenuto quindi operativo il nuovo meccanismo di corresponsione del bonus in busta paga, con un nuovo cuneo fiscale di 100 euro anziché 80.
(Per approfondire…”Bonus 80 euro e bonus 100 euro in busta paga: le novità previste dal Decreto Rilancio” di Celeste Vivenzi)
Bonus 100 euro: come funziona
Le disposizioni di cui al D.L. n. 3/2020 hanno effetto a partire dal 1° luglio 2020 e comportano l’eliminazione delle norme per la corresponsione del Bonus Renzi, e l’introduzione di un nuovo meccanismo di abbattimento del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, che prevede un credito IRPEF di 100 euro mensili per tutti i contribuenti percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati che percepiscono un reddito imponibile IRPEF annuo compreso tra un minimo di 8.174,00 euro e un massimo di 28.000,00 euro.
Oltre tale soglia, il bonus spettante segue un meccanismo di décalage, ossia di riduzione inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia di 40.000,00 euro.
Quanto spetta per fascia di reddito
Ricapitolando:
Bonus 100 euro: gli effetti sulle buste paga
Come detto, il precedente Bonus viene portato alla soglia di 100 euro, ed esteso (gli 80 euro prima riguardavano i soggetti con un reddito annuo fino a 24.800,00 euro per poi seguire un meccanismo di décalage fino ai 26.600,00 euro).
Con l’arrivo del nuovo Bonus Irpef portato a 100 euro, ci sarà una certa fascia di lavoratori dipendenti che vedrà limitatamente l’effetto della novità: infatti, chi finora ha percepito il bonus 80 euro (fino quindi a 24.800 euro), vedrà incrementare la propria busta paga di ulteriori 20 euro mensili.
Gli effetti saranno più sostanziosi per i soggetti con un reddito superiore a 24.800 euro, i quali – se prima percepivano una somma via via inferiore fino ai 26.600,00 euro – ora vedranno in busta paga una somma piena di 100 euro.
Chi ha un reddito compreso tra 26.600 euro e 28.000,00 euro sicuramente vedrà il cambiamento più vistoso, in quanto se prima non riceveva affatto il bonus, ora riceverà ben 100 euro in più in busta paga a titolo di bonus.
A partire dai 28.000,00 euro e fino ai 40.000,00 euro, chi prima non riceveva nulla, vedrà un aumento in busta paga, che si avvicinerà a zero man mano che il reddito si avvicinerà alla soglia di 40.000,00 euro mensili.
Chi deve restituirlo
Come per il Bonus Renzi, il taglio del cuneo fiscale comporta la corresponsione mensile sulla base di quanto si prevede di guadagnare nel corso dell’anno.
A conguaglio però, ci sono specifiche casistiche nelle quali ci si potrebbe trovare a dover restituire l’importo del credito Irpef erogato con la busta paga.
I casi sono due:
Il doppio conguaglio per i sostituti d’imposta
Come noto, il Bonus Renzi è erogato mensilmente ma riguarda l’intero anno. Al suo posto, a partire dalla mensilità di luglio 2020, debutta il nuovo Bonus, il cui importo – per i redditi fino a 28.000,00 euro – è fissato in 100 euro mensili, per un importo totale da percepire nel 2020 pari a 600 euro.
In conseguenza di ciò i sostituti d’imposta a fine anno si troveranno a dover effettuare per il medesimo anno fiscale un doppio conguaglio al fine di verificare la spettanza sia del Bonus Renzi che del nuovo Bonus a titolo di abbattimento del cuneo fiscale.
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Da lunedì 13 luglio 2020 sarà possibile inviare per via telematica la comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa la cessione del credito d’imposta relativo al Bonus Affitto del Decreto Rilancio.
A seguito del provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate, sono state delineate regole relative alla cessione del credito maturato in merito al bonus botteghe previsto dal Decreto Cura Italia e il Bonus Affitti disciplinato dal Decreto Rilancio.
A oggi, la comunicazione puo essere inoltrata esclusivamente e in modo diretto dai contribuenti. Si attende, infatti, un secondo provvedimento sottoscritto dall’Amministrazione Finanziaria, per stabilire in che modo possano intervenire gli intermediari abilitati nel processo di invio della comunicazione.
I contribuenti che hanno maturato i crediti d’imposta hanno la possibilità di optare per la cessione dei suddetti crediti a soggetti terzi.
NOTA BENE: la cessione può essere anche parziale.
ATTENZIONE: tra i soggetti terzi sono comprese anche le banche e i diversi intermediari finanziari.
La comunicazione deve essere inviata direttamente all’Agenzia delle Entrate per via telematica dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Cosa comunicare nel modulo del Bonus Affitto Decreto Rilancio 2020
Il modulo predisposto dall’Agenzia dell’Entrate deve essere compilato e inoltrato per via telematica direttamente dal contribuente interessato. Nella domanda occorre inserire una serie precisa di dati e informazioni. NOTA BENE: in assenza di uno o più dati richiesti, la domanda non sarà ammessa, né presa in esame.
Che cosa è e come funziona il Bonus Affitti 2020?
Il Bonus affitto 2020 è stato introdotto dal decreto Rilancio e riguarda i mesi di emergenza Covid-19: marzo, aprile e maggio.
L’agenzia delle Entrate, con una circalare ha fatto sapere che sono da intendersi beneficiari del bonus affitto tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione. Si tratta di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione previsto per i 3 mesi sopra citati e relativo ad immobili adibiti a uso non abitativo e quindi atti allo svolgimento di attività commerciali, industriali, agricole, artigianali, turistiche o esercizio abituale e professionali di lavoro autonomo.
Quali sono i requisiti richiesti?
Per poter beneficiare del bonus affitto 2020 occorre avere avuto compensi i ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel corso del 2019, e l’aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo d’imposta precedente.
Come funziona?
I crediti d’imposta ceduti possono essere usati in compensazione dal giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione della cessione mediante il modello F24 attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti possono scegliere di procedere con un’altra cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2020. ATTENZIONE: tutti i crediti d’imposta devono essere utilizzati, tramite cessione o in compensazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2020 Quali saranno i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate?
Sarà compito dell’ Agenzia delle Entrate eseguire dei controlli specifici sul diritto di spettanza dei crediti. A rispondere di un eventuale uso dei crediti d’imposta in modo irregolare o in quantità maggiore rispetto a quanto ricevuto saranno i soggetti cessionari. In caso di assenza di requisiti richiesti, invece, sarà il beneficiario originario a dover rispondere e diventare soggerro di recupero del credito stesso.
Oggetto di verifica dell’Agenzia delle Entrate, saranno:
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Limiti ai contanti: come funziona per prestiti e donazioni
Sanzioni per le violazioni al limite dei contanti
Con la circolare 18/E/2020, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul bonus vacanze, fornendo alcuni chiarimenti.
Importante ricordare che il bonus vacanze può essere utilizzato per i servizi offerti, in ambito nazionale, da parte delle imprese turistiche e ricettive, nonché dei bed & breakfast. Per poter correttamente individuare le strutture presso le quali risulta possibile beneficiare del bonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito, nella circolare, un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di codici Ateco che assumono rilievo. Ad ogni buon conto, viene chiarito che non è possibile beneficiare del bonus vacanze nel caso in cui l’attività alberghiera non sia esercitata abitualmente, e produca soltanto redditi diversi di cui all’articolo 67 Tuir.
Nella circolare vengono inoltre richiamate le condizioni che consentono di beneficiare del bonus vacanze. Si ricorda, a tal proposito che;
E’ dunque possibile beneficare dell’agevolazione, la quale, come noto, consiste in un credito fruibile, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno, in misura pari all’80% dell’importo massimo spettante, e, per la restante quota del 20%, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.
Si ricorda infine che, il contribuente ha diritto alla detrazione del 20% del credito spettante anche nel caso in cui il fornitore del servizio non intenda riconoscere lo sconto in fattura: al ricorrere di questa fattispecie, tuttavia, è sempre necessario che la fattura elettronica (o documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale) emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.
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AUTO AZIENDALI
Dal 1° luglio 2020 cambierà il calcolo del fringe benefit auto aziendali sia ad uso privato che promiscuo, dovuto al fatto che cambieranno le percentuali di emissione di anidride carbonica.
La percorrenza per uso privato sale:
Questo nuovo conteggio del fringe benefit prevede la penalizzazione del datore del lavoro in caso di uso intensivo del mezzo da parte del lavoratore, pertanto risulterebbe più conveniente propendere per far utilizzare l’auto personale e rimborsare le spese di trasferta.
Tutti i contratti di auto aziendali stipulati entro il 30 giugno 2020 continuano a beneficiare della vecchia normativa.
NOVITA’ BONUS RENZI
Dal 1° luglio 2020 il Bonus Renzi lascerà il posto ad un trattamento integrativo mensile che va rapportato all’effettivo periodo di lavoro ed è pari a 100 euro.
Detto bonus spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che nell’anno di erogazione registrino un reddito complessivo non superiore ai 28.000 mila euro.
I cambiamenti riguardano l’importo e l’estensione anche a categorie di reddito più elevate rispetto all’attuale normativa che poneva il limite a 24.000 con riduzioni per redditi tra i 24.000 e i 26.000.
Così come negli anni precedenti, il Bonus spetta anche ai lavoratori che percepiscono indennità di sostegno del reddito, e cioè cassa integrazione, indennità di mobilità e disoccupazione Naspi, lavoratori in malattia e in congedo di maternità obbligatorio.
La platea di interessati include anche i lavoratori diventati incapienti a causa dell’epidemia COVID-19.
Nello specifico, a decorrere dal 1° luglio 2020:
chi ha un reddito complessivo tra 8.174 euro e 26.600 euro, avrà il Bonus Renzi 80 euro aumentato a 100 euro al mese;
chi ha un reddito tra i 26.000 e i 28.000 euro avrà 100 euro al mese effettivi (è la platea di beneficiari che prima non percepiva il bonus);
per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare a 40 mila euro.
Il trattamento integrativo dovrà essere riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta che dovranno ripartirlo dalle retribuzioni di luglio; successivamente, in sede di conguaglio di fine anno, i sostituti dovranno verificare l’effettiva spettanza dei benefici, procedendo al recupero dei confronti dei lavoratori, di quanto impropriamente riconosciuto.
ASSEGNI FAMILIARI
Si ricorda che con la nuova modalità di richiesta degli assegni familiari entrata in vigore ad aprile 2019, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 va presentata la domanda direttamente all’INPS tramite la modalità telematica.
I lavoratori potranno inviare richiesta tramite una di queste modalità:
patronati o intermediari dell’Istituto.
Stessa procedura telematica vale anche per per l’aggiornamento annuale dell’importo dell’assegno per l’annualità 2020/2020,
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il decreto Cura Italia ha introdotto il divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 17 marzo per un periodo di 60 giorni, quindi con scadenza 17 maggio. Successivamente il decreto Rilancio ha modificato il periodo suddetto estendendo il divieto dei licenziamenti collettivi e per GMO per un totale di 5 mesi: quindi la scadenza è stata prorogata al 17 agosto.
Padova, 30/06/2020