In questo momento particolare ti sei dimenticato di inviare le e-fatture? Cosa fare?

Con   la fine del   cd. “periodo transitorio” (30 giugno 2019 per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, 30 settembre per i mensili) sono venute meno le tolleranze inizialmente        concesse nei tempi di trasmissione dei files fattura al Sistema di Interscambio

Mancato invio nei termini

In tutti i casi in cui la fattura elettronica non viene trasmessa entro i dodici giorni di norma (più gli     eventuali ulteriori cinque nel caso di scarto), ci si trova dinnanzi ad un documento che non      è stato prodotto nei termini, e pertanto si è passibili di sanzione.

Veniamo dunque all’aspetto sanzionatorio, ricordando che dal corretto computo della sanzione dovuta si dipanano anche i successivi conteggi da effettuarsi al fine di un versamento in misura ridotta, laddove ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso.

Il primo aspetto cui occorre prestare attenzione è il fatto che l’articolo 6 del  D.Lgs. 471/97 prevede due diversi regimi sanzionatori nel caso in cui si tratti di fattura con         IVA esposta, o meno. Nel primo caso – fattura con IVA – la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA stessa,       con un minimo di 500 euro; Nel secondo caso –  fattura senza IVA  esposta (operazioni escluse, esenti, non imponibili, reverse charge) – la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.

Il secondo aspetto cui occorre prestare attenzione è che tali sanzioni si riducono se: nel caso  di fattura con IVA, la violazione non ha inciso sulla  corretta liquidazione del tributo. In questo caso la sanzione si        “sgancia” dall’importo dell’IVA, e viene comminata in misura fissa, da 250  a 2000 euro; nel caso di fattura senza IVA esposta, se la violazione non      incide sulla determinazione del reddito, la sanzione si “sgancia” dall’importo dei ricavi, e viene comminata in misura fissa, da 250 a 2000 euro.