Con la fine del cd. “periodo transitorio” (30 giugno 2019 per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, 30 settembre per i mensili) sono venute meno le tolleranze inizialmente concesse nei tempi di trasmissione dei files fattura al Sistema di Interscambio
Mancato invio nei termini
In tutti i casi in cui la fattura elettronica non viene trasmessa entro i dodici giorni di norma (più gli eventuali ulteriori cinque nel caso di scarto), ci si trova dinnanzi ad un documento che non è stato prodotto nei termini, e pertanto si è passibili di sanzione.
Veniamo dunque all’aspetto sanzionatorio, ricordando che dal corretto computo della sanzione dovuta si dipanano anche i successivi conteggi da effettuarsi al fine di un versamento in misura ridotta, laddove ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso.
Il primo aspetto cui occorre prestare attenzione è il fatto che l’articolo 6 del D.Lgs. 471/97 prevede due diversi regimi sanzionatori nel caso in cui si tratti di fattura con IVA esposta, o meno. Nel primo caso – fattura con IVA – la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA stessa, con un minimo di 500 euro; Nel secondo caso – fattura senza IVA esposta (operazioni escluse, esenti, non imponibili, reverse charge) – la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.
Il secondo aspetto cui occorre prestare attenzione è che tali sanzioni si riducono se: nel caso di fattura con IVA, la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. In questo caso la sanzione si “sgancia” dall’importo dell’IVA, e viene comminata in misura fissa, da 250 a 2000 euro; nel caso di fattura senza IVA esposta, se la violazione non incide sulla determinazione del reddito, la sanzione si “sgancia” dall’importo dei ricavi, e viene comminata in misura fissa, da 250 a 2000 euro.