Il decreto fiscale 2018 collegato alle legge di bilancio ha previsto la possibilità per i contribuenti di trasmettere i dati ai fini dello spesometro, con cadenza semestrale. Viene quindi introdotta un’alternativa al precedente obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse o ricevute.
I dati da comunicare con cadenza semestrale sono limitati a:
– partita IVA della controparte nell’operazione, ovvero il codice fiscale per chi non esercita attività d’impresa o professionale
– data e numero della fattura
– base imponibile IVA e aliquota
– imposta e tipologia dell’operazione qualora l’imposta non sia indicata in fattura.
Altra novità interessa le c.d minifatture – fatture emesse e ricevute con importi sotto i 300 euro – e la possibilità di trasmettere i relativi dati del documento riepilogativo.
I dati da trasmettere sono:
– partita IVA de cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive
– partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive
– data e numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.
Il decreto fiscale 2018 riserva un’ulteriore novità riguardante gli esoneri. Sono esclusi dall’obbligo dello spesometro i produttori agricoli con un volume d’affari al di sotto dei 7mila euro, costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli. Anche le Pubbliche Amministrazioni non dovranno più comunicare dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Alla luce delle suddette novità il soggetto obbligato all’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, note di variazione e bollette doganali, può dunque decidere di inviare lo spesometro 2018 con cadenza trimestrale o semestrale in base alle proprie necessità ed esigenze.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati. Contestualmente è prevista anche l’eliminazione dello spesometro.