La legge di bilancio n.205 del 27/12/2017 introduce, per il 2018, nuove agevolazioni nell’ambito dell’attività formativa svolta dalle imprese allo scopo di potenziarne l’automazione ed auspicarne la futura crescita.
I commi dal 46 al 56 dell’articolo 1 prevedono, infatti, il riconoscimento di un credito d’imposta collegato alle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di formazione nel settore delle tecnologie presenti nel “piano nazionale impresa 4.0”.
La norma, dal punto di vista soggettivo, è di carattere generico e coinvolge quindi ogni tipo di impresa, prescindendo dalla forma giuridica, dal regime adottato e dal settore in cui opera.
Per quanto riguarda, invece, l’ambito oggettivo delle spese coinvolte, vengono individuate univocamente dalla norma quelle ricollegate alle attività di formazione finalizzate “all’acquisire o consolidare” le conoscenze in merito alle tecnologie previste dal piano nazionale impresa 4.0 di cui se ne riportano le principali nella tabella che segue.
Tabella 1.1 “Tecnologie ammesse al credito d’imposta”
Big data e analisi dati |
Cloud e fog computing |
Cyber security |
Sistemi cyber-fisici |
Prototipazione rapida |
Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata |
Robotica avanzata e collaborativa |
Interfaccia uomo-macchina |
Manifattura additiva |
Internet delle cose e delle macchine |
Integrazione digitale dei processi aziendali |
Perché, quindi, venga riconosciuto il credito d’imposta in capo alla spesa, la formazione non potrà essere di natura ordinaria, o periodicamente organizzata dall’impresa, in tema di salute, sicurezza sul lavoro, di protezione sull’ambiente ed, in ogni caso, riferita a normative di altro genere e di natura obbligatoria ma dovrà necessariamente trovare applicazione negli ambiti puntualmente elencati dall’esaustivo allegato <<A>> alla legge di Bilancio 205/2017.
Le tre macro-aree interessate sono quelle della “vendita e marketing”, “dell’informatica” e delle “tecniche e tecnologie di produzione” e, da come si evince dalla norma, al fine dell’agevolazione, l’attività formativa deve coinvolgere soggetti che svolgano attività in tali ambiti secondo rapporti che non siano di “natura diversa con l’impresa” come, da esempio, i titolari di collaborazioni coordinate/continuative e, naturalmente, i titolari di partita IVA.
La norma chiarisce che il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato all’esistenza di un contratto collettivo, aziendale o territoriale, con il quale si pattuiscano le suddette attività formative ed è pari al 40% delle spese. Tali spese si riferiscono esclusivamente ai costi aziendali sostenuti nel periodo formativo dei lavoratori dipendenti e sono due i parametri da tenere in considerazione nel determinarne l’ammontare: il costo aziendale del singolo dipendente ed il costo riferito al periodo durante il quale il dipendente è impiegato nelle attività formative.
Il primo parametro si riferisce al costo sostenuto per la formazione effettivamente erogata al dipendente mentre il secondo individua i costi aziendali generati dalla mancata attività operativa nel periodo formativo per i quali, però, si attende il decreto attuativo per comprenderne i caratteri effettivi (se, ad esempio, è da considerarsi come “costo lordo orario” comprensivo dei ratei ferie, permessi ed oneri vari in capo all’azienda).
È stato fissato un limite annuale massimo pari ad euro 300 mila per cui, anche se il 40% della spesa dovesse superare la soglia, questo è il maggior importo riconoscibile a ciascun beneficiario e dev’essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi che nelle dichiarazioni periodiche d’imposta successive all’utilizzo del credito sino ad esaurimento dello stesso.
Per quanto riguarda la natura del credito d’imposta riconosciuto, esso gode di alcuni particolari benefici:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES
- non concorre alla formazione dell’imponibile IRAP dato che non è soggetto ad imposta regionale
- non è soggetto ai limiti di deducibilità di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del testo unico per i componenti di reddito esclusi da tassazione.
Tale credito d’imposta può essere utilizzato solamente in compensazione del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi “agevolabili” visti precedentemente e non si applica né il limite di euro 250 mila, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né quello dei 700 mila euro annuo previsto per le compensazioni orizzontali (pari ad 1 milione di euro per i subappaltatori con un volume d’affari costituito all’80% da contratti di subappalto nell’anno precedente) .
Un ulteriore condizione per il riconoscimento del credito d’imposta è quella per la quale il costo sostenuto per la formazione debba essere certificato da uno dei soggetti indicati dalla norma ovvero:
- dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o, se non presente,
- da un professionista iscritto al registro dei revisori legali.
Il revisore rilascia una certificazione che dev’essere necessariamente allegata al bilancio e nella quale compaia l’assunzione dell’incarico e l’elenco delle spese agevolabili sostenute.
Nell’ipotesi in cui l’impresa non abbia l’obbligo di revisione e conseguentemente, in mancanza dell’organo, debba rivolgersi a revisori esterni per la certificazione dei costi, è prevista la possibilità di computare nel credito d’imposta l’ammontare di tale spesa fino ad un massimo di euro 5.000. Si tiene a precisare, infine, che il revisore responsabile della certificazione di tali costi, qualora incorra in colpa grave durante lo svolgimento del suo compito, sarà soggetto a sanzioni penali di cui all’Art. 64 del codici di procedura civile.