La scheda carburante 2018 chiamata anche carta carburanti, è stata introdotta dall’art. 2 della Legge n. 31 del 21 febbraio 1977, come documentazione attestante gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori stradali, al fine di consentire la detrazione IVA e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti.
Con le ultime novità introdotte dal decreto semplificazioni, la scheda carburante non è più obbligatoria se il pagamento viene documentato mediante moneta elettronica, ovvero, carta di credito, di debito o prepagata.
In base alle novità introdotte dalla Manovra 2018, a partire dal prossimo anno, ed esattamente dal 1° luglio 2018, le spese sostenute per l’acquisto di carburanti, potranno essere portate in deduzione e l’Iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito o di debito e prepagate.
A fianco dell’obbligo dei pagamenti elettronici per il carburante, la Legge di Bilancio 2018, ha previsto anche l’obbligo sempre a partire dal 1° luglio 2018 poi posticipato in ultima analisi al 1° settembre 2018, l’obbligo fattura elettronica per i benzinai.
La scheda carburante 2018, è il modulo con il quale professionisti e aziende, devono utilizzare fino al 30 giugno 2018, per documentare le spese di rifornimento di benzina, diesel o gas.
Tali spese, pertanto, devono essere annotate e registrate sul modello scheda carburante.
Nel modello scheda carburante, il professionista o l’azienda, deve provvedere, qualora non utilizzi il pagamento con carta di credito, carta di debito o prepagata, ad annotare sul modulo carburanti tutte le spese effettuate per acquistare benzina, gasolio, diesel, gas ecc, in quanto sostitutivo della fattura di acquisto ai fini IVA, così come prevista dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972.
I dati per la compilazione modello scheda carburante, che vanno inseriti obbligatoriamente dall’imprenditore o dall’azienda sono i seguenti:
–estremi di individuazione del veicolo, ovvero, marca, modello e targa o numero di telaio.
–data rifornimento
–prezzo pagato, comprensivo di IVA
–dati del gestore impianto di distribuzione anche tramite timbro
–firma dell’addetto all’impianto di distribuzione che ha materialmente effettuato il rifornimento. L’assenza di firma sul modello scheda carburante, è da intendersi come reale omissione di compilazione del modello che di fatto non convalida l’acquisto e di conseguenza la deduzione dei costi e la detrazione IVA relativa al carburante.
-dati impresa o dati libero professionista;
–domicilio fiscale;
–numero partita IVA;
-per i soggetti residenti all’estero con stabile organizzazione in Italia, è necessario indicare i dati dettagliati sia del soggetto residente all’estero che del rappresentante fiscale in Italia;
-se l’acquisto è stato effettuato dai dipendenti dell’impresa che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, è necessario indicare sia i dati del datore di lavoro che quelli del dipendente a cui è intestato il veicolo.
–chilometri percorsi, indicazione obbligatoria per le imprese e non per i professionisti. Le imprese pertanto sono obbligate a riportare sul modello scheda carburante quanti km sono stati percorsi dal veicolo ogni fine mese o ogni tre mesi.
L’assenza di uno di questi dati, non consente la deduzione dei costi e la detrazione IVA relativa agli acquisti di carburante.
La scheda carburante va registrata sul registro IVA acquisti entro gli ordinari termini di registrazione delle fatture d’acquisto, ovvero, mensilmente o trimestralmente.
Il decreto Legge 70/2011 ha introdotto una importante novità circa gli acquisti di benzina, gasolio, diesel effettuati da imprese, lavoratori autonomi presso i distributori stradali.
Il pagamento delle spese di rifornimento, quindi possono ora essere documentate ai fini IVA tramite carta di credito, carta di debito e carta prepagata senza compilare la scheda carburante.
Per tale semplificazione, occorre però, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 42/E/2012, la necessità un doppio passaggio nelle scritture contabili per i contribuenti in regime ordinario, ovvero, annotazione di ogni movimento della carta e trascrizione di tutte le spese effettuate con pagamento elettronico nel documento di riepilogo mensile.