LEGGE DI BILANCIO 2018: SGRAVI CONTRIBUTIVI FINO A 3MILA EURO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

La legge di bilancio 2018 introduce una nuova agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato che assumono a partire dal 1° gennaio 2018 giovani con meno di 35 anni, ovvero giovani con meno di 30 anni per gli avviamenti di lavoro effettuati dal 2019.

La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e abbatte del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3mila euro annui.

La riduzione non riguarda invece il premio Inail.

Per poter beneficiare del suddetto sgravio contributivo è necessario che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad eccezione di un assunzione con contratto di apprendistato poi non confermato.

Infatti per i rapporti di apprendistato, instaurati con un datore di lavoro diverso da quello che avvia la nuova assunzione che non siano proseguiti con i mantenimento in servizio dell’interessato, fanno eccezione e possono dunque beneficiare dello sgravio contributivo.

Altro requisito per l’accesso alla misura, è che il datore di lavoro non deve aver effettuato nella stessa unità produttiva – nei 6 mesi precedenti- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.

In caso di cessazione del rapporto agevolato, è importante sottolineare che il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il limite di età previsto, e quest’ultimo potrà fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.

L’incentivo contributivo si applica altresì in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti a condizione che il proseguimento del rapporto abbia inizio dopo il 31 dicembre 2017 e che il lavoratore, al momento della stabilizzazione del rapporto non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età. In questo caso l’incentivo dura per un massimo di 12 mesi che decorrono dal primo del mese successivo in cui scade il regime contributivo agevolato previsto, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato.

L’incentivo è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, in tal caso il requisito anagrafico previsto dalla norma, deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.

Ammesse allo sgravio contributivo anche le assunzioni di studenti che abbiano svolto l’alternanza scuola-lavoro. Le assunzioni devono essere formalizzate entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio da parte dello studente che abbia svolto almeno il 30% delle attività di alternanza previste dalle norme.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro lavoratore operante nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, fa venire meno l’agevolazione e obbliga al versamento dei contributi non pagati.