Con la circolare 18/E/2020, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul bonus vacanze, fornendo alcuni chiarimenti.
Importante ricordare che il bonus vacanze può essere utilizzato per i servizi offerti, in ambito nazionale, da parte delle imprese turistiche e ricettive, nonché dei bed & breakfast. Per poter correttamente individuare le strutture presso le quali risulta possibile beneficiare del bonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito, nella circolare, un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di codici Ateco che assumono rilievo. Ad ogni buon conto, viene chiarito che non è possibile beneficiare del bonus vacanze nel caso in cui l’attività alberghiera non sia esercitata abitualmente, e produca soltanto redditi diversi di cui all’articolo 67 Tuir.
Nella circolare vengono inoltre richiamate le condizioni che consentono di beneficiare del bonus vacanze. Si ricorda, a tal proposito che;
E’ dunque possibile beneficare dell’agevolazione, la quale, come noto, consiste in un credito fruibile, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno, in misura pari all’80% dell’importo massimo spettante, e, per la restante quota del 20%, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.
Si ricorda infine che, il contribuente ha diritto alla detrazione del 20% del credito spettante anche nel caso in cui il fornitore del servizio non intenda riconoscere lo sconto in fattura: al ricorrere di questa fattispecie, tuttavia, è sempre necessario che la fattura elettronica (o documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale) emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.
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