DECRETO DIGNITÀ: LAVORO A TEMPO DETERMINATO

La pubblicazione del testo definitivo in G.U. è datata 13/07/2018 ed è entrato in vigore il 14/07/2018.

Le misure adottate per i contratti a termine, sono disciplinate al capo I e sono le seguenti:

– La durata massima del contratto è di 24 mesi e non più 36;

– Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Per il contratto che supera i 12 mesi – ma comunque non eccedente i 24 – è richiesta la causale riconducibile ad una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

– Il numero di proroghe massime è diminuito da 5 a 4;

– I termini di impugnazione del contratto a termine per il lavoratore sono aumentati da 120 a 180 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso;

– Il contributo addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro (attualmente pari all’1,4%) è aumentato dello 0,5% per ciascun rinnovo.

Il comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 è stato sostituito e viene stabilito che ad eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine, laddove obbligatoria, è priva di effetto se non risulta da atto scritto la cui copia destinata al lavoratore dev’essere consegnata dal datore di lavoro entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

All’art. 21 prima del comma 1 ne viene aggiunto un ulteriore per specificare che i contratti per attività stagionali, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni/causali sopra esposte.