Come regolarizzarsi in caso di mancata, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A

La dichiarazione IVA di quest’anno risente delle importanti novità che sono state introdotte nel corso del 2017 e la circolare che segue viene proposta al fine di informare la clientela, in particolare, su ciò che maggiormente incide per quanto riguarda la regolarizzazione della mancata, incompleta od infedele dichiarazione periodica IVA. Scopo principale della comunicazione è quello di mostrare le conseguenze di un mancato pagamento tempestivo degli adempimenti previste dalla risoluzione 104/E/2017 dell’Agenzia delle entrate. Si cerca di fornire, in tal modo, sia un quadro chiaro delle posizioni assunte nel 2017 che un informativa utile in merito al comportamento da assumere per gli adempimenti del nuovo anno impositivo.

Vediamo, innanzitutto, come la compilazione della dichiarazione annuale Iva 2018 per l’anno 2017 è fortemente condizionata dalla gestione delle comunicazioni periodiche trimestrali Iva presentate dai soggetti passivi.

Il 28 febbraio 2018 è scaduto il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni del IV° trimestre 2017:

  • TRIMESTRALI: i dati della liquidazione del Quarto trimestre
  • MENSILI: i dati delle liquidazioni di Ottobre-Novembre-Dicembre

Nel caso in cui ci si accorga di aver trasmesso dati errati o incompleti, o addirittura di non aver inviato la comunicazione stessa, è sempre possibile regolarizzare le violazioni commesse:

Per poter regolarizzare la propria posizione nel momento in cui ci si accorga di non aver trasmesso la comunicazione o di aver inviato dati errati od incompleti è necessario:

  • inviare la comunicazione corretta
  • e versare le sanzioni (art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) eventualmente ridotte per l’applicazione del ravvedimento operoso.

come chiarito dall’Agenzia con la Risoluzione 104/E/2017, non necessariamente questi due adempimenti devono essere effettuati nello stesso momento, ricordiamo però che i termini entro cui si procede alla correzione determinano la misura della sanzione base, secondo l’articolo 11, e la riduzione applicabile per effetto del ravvedimento.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00. Tale sanzione viene, però, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Tuttavia non è sempre necessario presentare nuovamente il modello di comunicazione corretta.

Fermo il versamento della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento,

  • qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della Dichiarazione annuale IVA 2018 (entro il 30 aprile 2018), è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.
  • Non vi è obbligo di invio quando la regolarizzazione avvenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.

In queste due ipotesi:

  • se con la Dichiarazione Iva annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, indicando nel quadro VH la corretta liquidazione, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
  • se, invece, con la Dichiarazione Iva annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento si dovrà presentare una Dichiarazione Iva annuale integrativa, e versare la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (infedele dichiarazione), eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Vediamo l’importo delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento, a seconda del momento in cui viene effettuata la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni IVA del 4° trimestre corretta (entro o oltre i 15 giorni dalla scadenza):

 

Scadenza Adempimento

Correzione entro 15 giorni

ravvedimento entro il 29 maggio 2018

ravvedimento entro il 30 aprile 2019

ravvedimento entro il 30 aprile 2020

ravvedimento entro il 31 dicembre 2024

Ravvedimento entro la notifica dell’atto impositivo (avviso d’accertamento)

IV° trimestre
28 febbraio 2018

15 marzo 2018
(anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione)

27,78 euro

(sanzione base di 250,00 euro ridotta a 1/9)

31,25 euro
(sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/8)

35,71 euro
(sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7)

41,67 euro
(sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/6)

50,00 euro
(sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/5)

Scadenza Adempimento

Correzione oltre i 15 giorni

Ravvedimento entro il 29 maggio 2018

Ravvedimento entro il 30 aprile 2019

Ravvedimento entro il 30 aprile 2020

Ravvedimento entro il 31 dicembre 2024

Ravvedimento entro la notifica dell’atto impositivo (avviso d’accertamento)

IV° trimestre
28 febbraio 2018

dal 16 marzo 2018
(anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione)

55,56 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/9)
entro il 29 maggio 2018

62,50 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/8)
entro il 30 aprile 2019

71,43 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/7)
entro il 30 aprile 2020

83,33 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2024
(art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)

100,00 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/5)
fino alla notifica dell’atto impositivo

Vediamo infine l’esempio pratico del caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre del 2017 (scadenza 28.02.2018), si possono presentare diverse situazioni a seconda della data in cui il contribuente decide di ravvedersi:

  1. ravvedimento il 2 aprile 2018, deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/9);
  2. ravvedimento il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/8);
  3. ravvedimento il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7).