Una sentenza della Corte di Cassazione riguarda il caso di una società che, a seguito dell’omissione di pagamento di un’imposta, ha impugnato la cartella di pagamento con relative sanzioni ed interessi, ritenendo quest’ultimi inapplicabili poiché causa dell’omesso versamento sarebbe stata la “crisi finanziaria”.
Tale società si appellava all’art 6 D.lgs 772/97’, norma che afferma la non punibilità e, quindi, la non sanzionabilità per chi ha commesso il fatto a seguito di cause di forza maggiore.
La questione è stata poi esaminata e chiarita dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea la quale ha individuato i presupposti oggettivi e soggettivi affinché un certo fatto possa considerarsi causa di forza maggiore: il presupposto oggettivo richiede circostanze anormali ed estranee all’operatore; il presupposto soggettivo prevede l’obbligo dell’interessato di aver adottato le misure necessarie ad evitare l’evento anormale.
In conclusione la Corte di Cassazione afferma la necessità di dimostrazione da parte dell’interessato dei due presupposti per poter considerare il fatto causa di forza maggiore.